Quali indicazioni sono obbligatorie sull'etichetta del vino?
L'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal 2021/2117, elenca le indicazioni obbligatorie per il vino; allergeni, volume e lotto vengono dalle regole generali sugli alimenti. La tabella le riassume con il testo che impone ciascuna.
| Indicazione | Esempio | Fonte |
|---|---|---|
| Categoria del prodotto | Vino, vino spumante, vino frizzante | 1308/2013, art. 119, par. 1, a) |
| Menzione e nome DOP / IGP | Chianti DOCG, Toscana IGT | 1308/2013, art. 119, par. 1, b) |
| Titolo alcolometrico effettivo | 13,5 % vol | 1308/2013, art. 119, par. 1, c) |
| Provenienza | Prodotto in Italia | 1308/2013, art. 119, par. 1, d) |
| Imbottigliatore (o produttore, venditore per gli spumanti) | Imbottigliato da Cantina Esempio, Comune (Italia) | 1308/2013, art. 119, par. 1, e) |
| Importatore (vini importati da paesi terzi) | Importato da … | 1308/2013, art. 119, par. 1, f) |
| Tenore di zuccheri (spumanti, anche gassificati) | Brut, Extra dry … | 1308/2013, art. 119, par. 1, g) |
| Dichiarazione nutrizionale | E (100 ml) = 312 kJ / 75 kcal + tabella | 1308/2013, art. 119, par. 1, h) |
| Elenco degli ingredienti | Uve, conservante: solfiti … | 1308/2013, art. 119, par. 1, i) |
| Allergeni | Contiene solfiti | 1169/2011, art. 21; 2019/33 |
| Volume nominale | 750 ml | 1169/2011, art. 9, par. 1, e) |
| Lotto | L 117 | Direttiva 2011/91/UE |
Le regole di presentazione sono nel regolamento delegato (UE) 2019/33, modificato dal 2023/1606. I disciplinari DOP e IGP possono aggiungere obblighi o divieti.
Cosa è cambiato con il regolamento (UE) 2021/2117?
Ha aggiunto all'articolo 119 del regolamento 1308/2013 due indicazioni obbligatorie: la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti. Si applicano ai vini prodotti dall'8 dicembre 2023. Il valore energetico deve comparire in etichetta, il resto può essere fornito per via elettronica (regolamento (UE) 2021/2117).
Fino al 2023 il vino era esentato dall'obbligo di ingredienti e tabella nutrizionale che vale per quasi tutti gli altri alimenti. La riforma della politica agricola comune ha chiuso questa eccezione, lasciando però al vino una possibilità che gli altri alimenti non hanno: spostare la parte più lunga delle informazioni su una pagina web.
I dettagli pratici sono arrivati più tardi, con il regolamento delegato (UE) 2023/1606 (termini da usare per gli ingredienti, gas di confezionamento, sciroppi degli spumanti) e con una comunicazione della Commissione del novembre 2023 in forma di domande e risposte. Proprio quella comunicazione, uscita pochi giorni prima della scadenza, ha chiarito che accanto al QR serve la parola «ingredienti».
Le regole non si sono fermate: nel 2026 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2026/471, poi rettificato (Eurofins). Prima di stampare conviene sempre verificare la versione consolidata dei testi su EUR-Lex.
Cosa si può fornire tramite QR code e cosa deve restare stampato?
Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale completa possono essere forniti per via elettronica. Il valore energetico resta stampato, eventualmente con il simbolo «E», e gli allergeni devono sempre comparire sull'etichetta fisica (regolamento (UE) 2021/2117).
La pagina elettronica non può contenere informazioni commerciali o di marketing né raccogliere o tracciare dati degli utenti. In pratica: niente cookie, niente statistiche, niente link al negozio, niente newsletter.
Accanto al QR code va scritta la parola «ingredienti», nella lingua del paese di vendita. Il solo simbolo «i» non basta. Se vendete in Germania, «Zutaten»; in Francia, «ingrédients».
Nulla vieta di stampare tutto in etichetta, se lo spazio lo permette. Alcune cantine con pochi additivi e un solo mercato preferiscono questa strada per evitare di gestire una pagina web.
Come si scrive l'elenco degli ingredienti del vino?
Gli ingredienti si elencano in ordine decrescente di peso al momento dell'uso, preceduti dalla parola «ingredienti». Il primo è quasi sempre «uve». Gli additivi si indicano con la loro categoria seguita dal nome o dal numero E, per esempio «regolatore di acidità: acido tartarico».
Un esempio per un rosso fermo: «Ingredienti: uve, regolatore di acidità: acido tartarico, conservante: solfiti. Imbottigliato in atmosfera protettiva.» Un esempio per uno spumante metodo classico: «Ingredienti: uve, sciroppo zuccherino di tiraggio, sciroppo zuccherino di dosaggio, conservante: solfiti.»
Il regolamento delegato (UE) 2023/1606 prevede alcune semplificazioni proprie del vino: i gas di confezionamento possono essere sostituiti da una dicitura sull'imbottigliamento in atmosfera protettiva; per regolatori di acidità e stabilizzanti simili tra loro si può scrivere «contiene … e/o …» fino a tre additivi; gli sciroppi degli spumanti possono essere indicati con il loro nome.
I coadiuvanti tecnologici, come la bentonite o il carbone, non sono ingredienti e non si elencano. Fanno eccezione quelli che lasciano un allergene rilevabile nel vino. Trovate altri esempi completi nella guida con gli esempi di etichetta del vino.
Come si indicano gli allergeni sull'etichetta del vino?
Con la parola «contiene» seguita dall'allergene, per esempio «contiene solfiti», sull'etichetta fisica e nella lingua del paese di vendita. I solfiti si dichiarano sopra i 10 mg/l di anidride solforosa; uova e latte quando, usati come chiarificanti, restano rilevabili nel vino (regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato II).
Per il vino i termini ammessi sono fissati dal regolamento delegato (UE) 2019/33: per esempio «solfiti» o «anidride solforosa», «uovo», «proteine dell'uovo» o «lisozima dell'uovo», «latte», «proteine del latte» o «caseina del latte». Lo stesso regolamento ammette anche pittogrammi.
Nell'elenco degli ingredienti, quando c'è, l'allergene va evidenziato, di solito in grassetto. Ma l'indicazione «contiene solfiti» resta comunque stampata in etichetta: è l'unico punto su cui non esiste alternativa digitale. Approfondimento: solfiti e allergeni in etichetta.
Come si calcola il valore energetico del vino?
Con i coefficienti dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 1169/2011: 29 kJ (7 kcal) per grammo di alcol, 17 kJ (4 kcal) per grammo di carboidrati, 13 kJ (3 kcal) per grammo di acidi organici, 10 kJ (2,4 kcal) per grammo di polioli. Un rosso secco a 13,5 % vol dà circa 312 kJ / 75 kcal per 100 ml.
I grammi di alcol si ottengono moltiplicando il titolo alcolometrico per 0,789, la densità dell'etanolo: 13,5 % vol corrisponde a circa 10,7 g di alcol per 100 ml. Gli zuccheri residui si leggono nel rapporto di analisi in g/l e si dividono per 10.
In etichetta si scrive per 100 ml, in kJ e kcal, per esempio «E (100 ml) = 312 kJ / 75 kcal». Potete fare il calcolo con il nostro calcolatore gratuito.
Quanto devono essere grandi i caratteri sull'etichetta del vino?
L'altezza della «x» delle indicazioni obbligatorie deve essere almeno di 1,2 mm, oppure 0,9 mm se la superficie maggiore dell'imballaggio è inferiore a 80 cm² (regolamento (UE) n. 1169/2011, art. 13). Per alcol e volume ci sono minimi propri, più alti.
| Indicazione | Altezza minima (bottiglia 0,75 l) | Fonte |
|---|---|---|
| Tutte le indicazioni obbligatorie | 1,2 mm di altezza della «x» | 1169/2011, art. 13 |
| Titolo alcolometrico | 3 mm (cifre) | 2019/33 |
| Volume nominale | 4 mm (cifre) | Direttiva 76/211/CEE |
Dettagli, formati e casi delle bottiglie piccole nella guida alle dimensioni dell'etichetta del vino. Direttiva 76/211/CEE su EUR-Lex.
Quali indicazioni devono stare nello stesso campo visivo?
Le indicazioni obbligatorie del vino devono comparire nello stesso campo visivo, cioè leggibili senza girare la bottiglia, con alcune eccezioni previste dal regolamento delegato (UE) 2019/33, tra cui il lotto e gli allergeni. È il vincolo che più spesso complica il design di fronte e retro.
Per questo molte cantine portano categoria, denominazione, alcol e volume sul retro insieme alle altre indicazioni, e lasciano al fronte solo il nome e il marchio. È una scelta legittima, a condizione che sul retro ci sia spazio per tutto con i caratteri alla giusta altezza.
Come si indicano imbottigliatore e provenienza?
L'imbottigliatore si indica con «imbottigliato da» seguito da nome, comune e Stato membro; per gli spumanti si indica il produttore o il venditore. La provenienza si scrive per esempio «Prodotto in Italia» o «Vino d'Italia», secondo le regole del regolamento delegato (UE) 2019/33.
Se l'imbottigliamento avviene per conto terzi, la dicitura cambia («imbottigliato per … da …») e in alcuni casi l'imbottigliatore può essere indicato con un codice. Sono dettagli che contano nei controlli e che verifichiamo sul vostro caso concreto.
Quali indicazioni facoltative hanno regole precise?
Annata, vitigno, metodo di produzione, menzioni come «riserva» o «classico» e termini sul tenore di zuccheri dei vini fermi sono facoltativi, ma se li scrivete devono rispettare condizioni precise, fissate dal regolamento 2019/33 e dai disciplinari.
- Annata: almeno l'85 % delle uve deve provenire da quell'anno.
- Vitigno: un solo vitigno se rappresenta almeno l'85 % delle uve; più vitigni in ordine decrescente se coprono il 100 %.
- Tenore di zuccheri dei vini fermi: secco, abboccato, amabile, dolce secondo soglie in g/l.
- Menzioni tradizionali (riserva, superiore, classico): solo se previste dal disciplinare.
- Biologico: logo UE, codice dell'organismo di controllo e origine delle materie prime (regolamento (UE) 2018/848).
Come si indica il lotto?
Con una sigla che permette di identificare la partita, di solito preceduta dalla lettera «L», come impone la direttiva 2011/91/UE. Può stare sull'etichetta o direttamente sul vetro e non deve essere nello stesso campo visivo delle altre indicazioni.
Molte cantine stampano il lotto in linea, con l'etichettatrice, al momento dell'imbottigliamento. In quel caso la controetichetta deve lasciare uno spazio libero, su un fondo che renda la sigla leggibile. È un dettaglio da decidere prima della stampa, non dopo.
Chi è responsabile dell'etichetta del vino?
L'operatore con il cui nome il vino è commercializzato, di solito la cantina o l'imbottigliatore, come prevede l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Il tipografo, il grafico e il fornitore della piattaforma e-label non rispondono del contenuto obbligatorio.
Per questo nessun servizio serio può dirvi che la vostra etichetta è «approvata»: nessuna autorità approva le etichette prima della vendita. Ciò che possiamo fare, e che facciamo, è una verifica documentata prima della stampa, con la fonte di ogni indicazione, così che le vostre scelte siano consapevoli e difendibili in caso di controllo.
Le regole valgono per i vini prodotti prima dell'8 dicembre 2023?
No. I vini prodotti prima dell'8 dicembre 2023 possono essere venduti fino a esaurimento scorte con l'etichettatura precedente, senza ingredienti né dichiarazione nutrizionale (regolamento (UE) 2021/2117). Conta la data di produzione del vino, non quella di imbottigliamento o di vendita.
Per un vino rosso affinato a lungo, quindi, un'annata vendemmiata nel 2022 può ancora uscire con la vecchia etichetta. Conviene comunque poterlo dimostrare con i registri di cantina.
Cosa aggiunge la normativa italiana?
Sopra le regole UE, in Italia si applicano la legge 238/2016 (Testo unico del vino), i disciplinari delle denominazioni, il contrassegno di Stato per le DOCG e l'etichettatura ambientale degli imballaggi. I controlli sono svolti in particolare dall'ICQRF.
Il dettaglio è nella pagina etichettare il vino in Italia; per l'estero, la guida paese per paese.
Stampato o dietro il QR: riepilogo
| Indicazione | Stampata in etichetta | Può stare dietro il QR |
|---|---|---|
| Valore energetico (kJ / kcal) | Sì | Tabella completa: sì |
| Allergeni (es. solfiti) | Sì | No, resta stampato |
| Elenco degli ingredienti | Oppure via QR | Sì |
| Dichiarazione nutrizionale completa | Oppure via QR | Sì |
| Alcol, volume, categoria, origine | Sì | No |
| Marketing, tracciamento, cookie | — | Mai nella pagina e-label |
Regolamento (UE) 2021/2117, per i vini prodotti dall'8 dicembre 2023.
I testi su cui verifichiamo
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
OCM, etichettatura del vino (art. 119-122).
- Regolamento (UE) 2021/2117
Introduce elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale per il vino.
- Regolamento delegato (UE) 2019/33
Norme dettagliate su etichettatura e presentazione del vino.
- Regolamento delegato (UE) 2023/1606
Modifica il 2019/33: etichetta elettronica, termini degli ingredienti.
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
Informazioni sugli alimenti: caratteri (art. 13), allergeni (art. 21), coefficienti energetici (all. XIV).
- Direttiva 2011/91/UE
Indicazione del lotto.
Le domande dei produttori
L'etichetta del vino deve riportare gli ingredienti?
Sì, per i vini prodotti nell'UE dall'8 dicembre 2023. Possono essere stampati o forniti tramite QR code con accanto la parola «ingredienti».
«Contiene solfiti» deve essere stampato?
Sì. Gli allergeni non possono andare dietro il QR: devono essere in etichetta, nella lingua del paese di vendita.
Quali sono le indicazioni obbligatorie sull'etichetta del vino?
Categoria, DOP o IGP se prevista, titolo alcolometrico, volume nominale, provenienza, imbottigliatore, lotto, allergeni, valore energetico, più accesso a ingredienti e dichiarazione nutrizionale.
Il valore energetico può andare solo nel QR code?
No. Il valore energetico deve comparire sull'etichetta fisica, anche solo con il simbolo «E». La tabella completa può stare nell'e-label.
Chi controlla l'etichetta del vino in Italia?
Soprattutto l'ICQRF, l'ispettorato del Ministero dell'agricoltura, insieme agli organismi di controllo delle denominazioni e ai consorzi di tutela.
Le regole sono le stesse in tutta l'UE?
La base sì, perché viene da regolamenti europei. Cambiano la lingua, alcune indicazioni nazionali e le regole sugli imballaggi.
Fonti
Criteri di selezione: citiamo prima i testi ufficiali (EUR-Lex, portali normativi nazionali), poi indagini con il nome dell'editore.
- Regulation (EU) No 1308/2013 (EUR-Lex)
- Regulation (EU) 2021/2117 (EUR-Lex)
- Delegated Regulation (EU) 2019/33 (EUR-Lex)
- Delegated Regulation (EU) 2023/1606 (EUR-Lex)
- Regulation (EU) No 1169/2011 (EUR-Lex)
- Directive 2011/91/EU (EUR-Lex)
- Direttiva 76/211/CEE (EUR-Lex)
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Normattiva)
Aggiornato il 2 novembre 2026 dal team WineLex
